Asporto e consegna a domicilio, l’aliquota è al 10 per cento. E retroattiva. A causa del Covid le attività della ristorazione in certi periodi hanno potuto lavorare solo con asporto e consegna a domicilio, come in questi giorni, con aliquote diverse.
Il MEF aveva assicurato che sarebbe stato possibile utilizzare la stessa aliquota prevista per la somministrazione, l’Agenzia delle Entrate però, in sede di interpello, lo aveva escluso. E’ quindi intervenuto il Parlamento, in sede di Legge di Bilancio 2021, allineando le aliquote IVA dell’asporto e della consegna a domicilio a quelli della somministrazione.
Il comma 40 dell’articolo 1 sezione I della legge di Bilancio 2021 assoggetta all’aliquota IVA del 10 per cento le cessioni di piatti pronti e di pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell’asporto.
- Il perimetro della norma è rappresentato dai soli piatti pronti
- da quelli preparati al momento per essere immediatamente consumati,
- per essere consegnati a domicilio,
- per essere acquistati e portati via (asporto),
Sono escluse le bevande, alle quali, dovranno essere applicate le aliquote ordinarie. L’intervento normativo ha la forma di norma di interpretazione autentica, la quale non costituisce una modifica normativa ma una interpretazione con forza di Legge di norme già esistenti, e pertanto ha valore retroattivo.