Entrerà in vigore tra pochi giorni, il 15 dicembre per l’esattezza, il decreto legislativo di attuazione della direttiva europea che vieta le pratiche sleali nei rapporti commerciali della filiera agroalimentare, sia tra imprese che in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari, a prescindere dai rispettivi fatturati dei contraenti.
Il provvedimento, approvato su proposta del ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Stefano Patuanelli, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale lo scorso 30 novembre, comprende un elenco di 27 pratiche commerciali sleali vietate e di pratiche che saranno autorizzate solo se concordate in termini chiari e univoci al momento della conclusione dell’accordo di fornitura. Riguarda, in particolare, i rapporti tra le piccole e medie imprese alimentari e la Grande Distribuzione Organizzata (GDO).
Non sarà più possibile imporre condizioni contrattuali eccessivamente gravose, come, ad esempio, la vendita di prodotti agricoli/alimentari a prezzi al di sotto dei costi di produzione.
Il riferimento, per i costi medi dei prodotti, sarà l’Ismea (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare).
Ecco alcuni esempi di pratiche sanzionabili:
- non sarà più possibile annullare ordini di merci deperibili con un preavviso inferiore ai 30 giorni
- non sarà più possibile una modifica unilaterale del contratto di cessione
- è proibita la divulgazione di segreti commerciali del fornitore
- sono proibite le ritorsioni commerciali
- se l’acquirente fissa il prezzo ad un costo inferiore dal 15% in su rispetto ai costi medi fissati dall’Ismea, ciò viene considerato pratica sleale
- le vendite sottocosto sono possibili solo se c’è un rischio deperibilità oppure se sono concordate tra fornitore e cliente.
Gli accertamenti delle violazioni delle disposizioni previste saranno eseguiti dal Dipartimento dell’Ispettorato Centrale Tutela Qualità e Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari, organismo del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. Sono previste sanzioni. Si può arrivare anche alla sospensione dell’attività per 30 giorni.