Per limitare i danni economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, il decreto legge CuraItalia riconosce ai soggetti esercenti attività d’impresa un credito d’imposta per negozi e botteghe.
In particolare, l’articolo 65 stabilisce che tale credito d’imposta sia riconosciuto nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020. Con riferimento al canone di locazione, l’Agenzia delle Entrate, in una circolare 3 aprile, ha chiarito che il riconoscimento del credito d’imposta matura solo per effetto dell’avvenuto pagamento del canone di locazione dell’immobile, in quanto la ratio della richiamata norma è quella di ristorare il soggetto dal costo sostenuto. Non rileva, dunque, la sola indicazione del canone di affitto pattuito riportata nei contratti registrati.
Un’altra precisazione fornita riguarda la tipologia di immobili locati per cui è possibile fruire del credito d’imposta. In linea con il dettato normativo, gli immobili in questione sono quelli rientranti nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe), con l’esclusione degli immobili rientranti nelle altre categorie catastali, anche se aventi destinazione commerciale, come, ad esempio, le categorie C/2 e C/3 (fabbricati destinati a magazzini ovvero a botteghe artigiane), per i quali la CNA ha proposto l’estensione del beneficio.
Secondo la CNA, occorre estendere il beneficio anche alle imprese che solo formalmente possono continuare a svolgere la propria attività, ma che di fatto sono prive di clienti. Ci si riferisce, ad esempio, alle lavanderie, agli autoriparatori e agli odontotecnici.
Infine, l’Agenzia delle Entrate precisa che il credito d’imposta può essere utilizzato a partire dal 25 marzo 2020, esclusivamente in compensazione con il modello F24, da presentare tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate con il codice tributo “6914”.