E’ sempre più diffusa la pratica, denunciata dalla nostra unione di mestiere (FITA CNA – vedi lettera allegata), dei gestori di impianti stradali di distribuzione carburante di non provvedere all’emissione della fattura per la fornitura dello stesso a soggetti IVA che utilizzano veicoli a motore nell’esercizio dell’impresa. Tale circostanza risulta essere più accentuata per i mezzi alimentati a gas metano che effettuano il rifornimento in itinere e che, per le loro caratteristiche, comportano un importo alquanto modesto, spesso nell’ordine di poche decine di euro. Questo, nonostante le disposizioni in materia di IVA stabiliscanoun preciso obbligo da parte dei gestori di impianti di distribuzione di carburante, di emettere fattura a seguito di ogni richiesta da parte del proprio cliente.
E’ evidente il danno economico subito dagli autotrasportatori se si considerano le innumerevoli volte in cui tale fattispecie si ripete. Il danno economico diventa ancora più importante se si considera che la specifica normativa del credito d’imposta per il recupero della maggiore accisa pagata in Italia dalle imprese esercenti le attività di autotrasporto merci sia in conto terzi che in conto proprio, richiede obbligatoriamente la presentazione delle fatture emesse da parte dei gestori di impianti per l’acquisto di carburante per la maturazione dello stesso credito.
Nel tentativo di risolvere il gravoso problema è stata presentata una formale richiesta di consulenza giuridica all’Agenzia delle Entrate (vedi lettera allegata), per sollecitare l’emissione di un documento di prassi, teso a chiarire definitivamente l’obbligo da parte dei gestori di impianti stradali di distribuzione carburante di emettere fattura relativamente ad una fornitura di carburante. Obbligo che, se disatteso, prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell’Iva relativa alla fattura non emessa.
Sarà nostra cura comunicare gli esiti dell’interlocuzione aperta con l’Agenzia delle Entrate.