Come preannunciato qualche settimana fa (vedi News del 16 maggio 2016), l’Agenzia delle Entrate ha emanato una circolare volta ad illustrare la disciplina agevolata dell’assegnazione e cessione ai soci dei beni o trasformazione in società semplice e dell’estromissione dei beni immobili strumentali dall’impresa individuale, disposta dalla legge di stabilità 2016 (articolo 1, commi dal 115 – 120 della legge n. 208/2015).
La circolare affronta i temi riguardanti gli istituti sopra meglio richiamati da tutti i punti di vista, fornendo le risposte ai quesiti sollevati dalla CNA. Su va dalla definizione dei soggetti che possono applicare le disposizioni di favore alla definizione dei beni che, nelle diverse fattispecie agevolate, possono essere assegnati ai soci ovvero estromessi dall’impresa individuale, fino ad arrivare all’indicazione delle corrette procedure amministrative da seguire sia in abito contabile che fiscale ovvero dei termini di versamento delle imposte sostitutive.
Rinviando alle lettura della circolare dell’Agenzia delle Entrate per l’esame delle questioni interpretative affrontate, si sottolinea che sono stati affrontati e risolti la maggior parte dei quesiti sollevati dalla Confederazione.
In particolare viene chiarito che l’estromissione avviene sempre per comportamento concludente concretizzabile con la contabilizzazione dell’estromissione sul libro giornale (nel caso di impresa in contabilità ordinaria) oppure sul registro dei beni ammortizzabili (nel caso di impresa in contabilità semplificata). L’esercizio dell’opzione per l’estromissione dei beni deve ritenersi perfezionato con l’indicazione in dichiarazione dei redditi dei valori dei beni estromessi e della relativa imposta sostitutiva. Pertanto, l’omesso versamento dell’imposta sostitutiva, da effettuarsi in acconto entro il 30 novembre 2016 ed a saldo entro il 16 giugno 2017, non pregiudica la validità dell’estromissione (vedi quanto anticipato con la News del 16 maggio 2016).
Inoltre, sono state sollevate e risolte anche le questioni riguardanti l’imposta di registro. In particolare viene sottolineato che:
- la base imponibile ai fini dell’imposta di registro è determinata applicando le regole ordinarie secondo le quali, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall’applicazione delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati secondo i criteri previsti dal decreto dall’imposta di registro, anche quando nell’atto viene indicato il corretto valore di scambio (criterio prezzo-valore applicabile agli immobili abitativi);
- per le assegnazioni aventi ad oggetto fabbricati destinati specificamente all’esercizio di attività commerciali e non suscettibili di altra destinazione senza radicale trasformazione nonché aree destinate ad essere utilizzate per la costruzione dei suddetti fabbricati o come loro pertinenze, nel rispetto dei termini previsti ‘ex lege’, si rende applicabile l’aliquota del 2% in luogo dell’aliquota del 4%.
Per un commento dettagliato della circolare dell’Agenzia delle Entrate si rinvia ad una documento di CNA-Interpreta di prossima emanazione ed al conseguente aggiornamento del manuale sull’assegnazione ed estromissione.