A partire dal 1 giugno 2013, non sarà più possibile per le imprese fino a 10 lavoratori autocertificare l’avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi. E’ necessario, quindi, che tutti i datori di lavoro, che fino ad oggi si sono avvalsi della facoltà di “auto dichiarare” la valutazione, implementino un documento di valutazione dei rischi per salute e la sicurezza dei propri lavoratori negli ambienti di lavoro.
Tali datori di lavoro dovranno valutare l’opportunità di redigere un vero e proprio documento di valutazione dei rischi (DVR) che rispetti le disposizioni degli articoli 17, 28 e 29 del T.U. Sicurezza o applicare quanto previsto dal Decreto Interministeriale 30 novembre 2012 recante “Procedure standardizzate per la valutazione dei rischi” (G.U. 6/12/2012, n. 285), entrato in vigore il 6 febbraio 2013. Il citato Decreto Interministeriale attua quanto previsto dall’art. 29, comma 5 e 6, del D.Lgs. 81/2008, il quale prevede che:
I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori possono utilizzare, quale strumento di ausilio ad un corretto adempimento degli obblighi di legge, le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi ad esclusione delle attività di cui all’art. 31, comma 6, lett. a), b), c), d), g), (aziende sottoposte alla Legge Seveso, centrali termoelettriche, impianti nucleari, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni, strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori);
I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono utilizzare le suddette procedure standardizzate per la valutazione dei rischi ad esclusione però, oltre che delle attività citate nel periodo precedente, anche delle attività che espongano i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni, connessi all’esposizione ad amianto.
Va sottolineato che tali procedure standardizzate sono uno strumento volontario a disposizione del datore di lavoro, il quale può utilizzarle o, se lo ritiene più appropriato, elaborare il DVR rispettando integralmente le disposizioni degli articoli 17, 28 e 29 del T.U. Sicurezza, così come ribadito nella risposta all’ interpello, proposto dalla nostra Organizzazione, alla Commissione Interpelli del Ministero del Lavoro (risposta interpello n. 37 del 15/11/2012).
Naturalmente i datori di lavoro che hanno già effettuato la valutazione dei rischi utilizzando procedure diverse dalle standardizzate, o chi in questo periodo effettuerà la valutazione utilizzando uno dei metodi finora invalsi, non dovrà ripetere la valutazione una volta entrato in vigore il suddetto decreto. Analogo comportamento possono tenere le imprese che occupano fino a 50 lavoratori. Di seguito, una breve sintesi dei contenuti relativi alle procedure standardizzate predisposte dalla Commissione Consultiva Permanente per la salute e la Sicurezza sul Lavoro ed emanate dal citato decreto interministeriale 30.11.2012. La procedura standardizzata si compone di due parti:
la prima parte contiene le istruzioni operative;
la seconda parte è costituita dalla procedura/modulistica tipo per effettuare della valutazione dei rischi e si articola nelle seguenti tre fasi:
la prima prevede una descrizione sintetica dell’azienda (modulo 1.1), del ciclo lavorativo, e l’identificazione delle mansioni (modulo 1.2);
la seconda fase prevede l’individuazione dei pericoli presenti in azienda, legati alle caratteristiche degli ambienti di lavoro, delle attrezzature di lavoro, dei materiali, alla eventuale presenza di agenti chimici, fisici, biologici (modulo 2);
la terza fase prevede l’effettuazione della valutazione dei rischi associati ai pericoli (modulo 3) nelle aree/ reparti/luoghi di lavoro con le corrispondenti mansioni/postazioni, nonché l’identificazione e l’indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate. Si dovrà poi procedere (da colonna 6 a colonna 8) alla definizione del programma di miglioramento, quindi alla descrizione delle misure programmate per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.