rinnovabiliArrivano i chiarimenti del Ministero dello Sviluppo Economico in relazione alla situazione venutasi a determinare, per l’inadempienza di molte Regioni, in merito alla qualificazione degli installatori di impianti alimentati da energie rinnovabili.

Un emendamento approvato dalla Camera al DL  210/15 “Proroga termini”, il cosiddetto Decreto “Milleproroghe”, ha introdotto una proroga per l’attivazione dei programmi regionali di formazione per gli installatori di impianti  a  fonti  rinnovabili, come previsti dal d.lgs. n. 28 del 2011 che consente alle Regioni di avere qualche mese in più per poter ottemperare a quanto prescrive la norma, ma erano rimasti dubbi ed incertezze su numerosi aspetti operativi.

Venendo infatti incontro alle richieste ed alle preoccupazioni espresse da diversi operatori del settore, CNA Installazione Impianti aveva inviato al MiSE una lettera nella quale si si segnalava che:

  • vi erano casi di imprese provenienti da Regioni “inadempienti” che chiedevano di frequentare i corsi di aggiornamento nelle Regioni che hanno correttamente adempiuto agli obblighi di legge attivando i corsi stessi;
  • le imprese stesse non avevano certezze rispetto al riconoscimento reciproco tra Regioni delle abilitazioni “mantenute” frequentando i corsi di aggiornamento fuori dalla Regione di residenza dell’impresa in quanto per questa tipologia di corsi le Regioni si stavano muovendo, o si erano già mosse,  in modo  non univoco (diverse tipologie di enti attuatori, ammissibilità o meno della FAD, corsi o seminari, etc).

Al Ministero abbiamo inoltre fatto presente – ha dichiarato Guido Pesaro, Responsabile Nazionale CNA Installazione Impianti – che, essendo quella dell’installatore di impianti FER una figura professionale identificata da una norma nazionale (il D.lgs 28/2011 ndr) e da un documento ufficiale della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, l’attestato abilitante, a condizione che il corso fosse riconosciuto da una Regione, non potesse che essere valido su tutto il territorio nazionale.  La logica conseguenza di questo assunto – ha proseguito Pesaro – era che non si potesse impedire ad un installatore di andarsi ad abilitare, e di frequentare i corsi di ‘aggiornamento’ necessari per mantenere l’abilitazione conseguita, in una Regione diversa da quella in cui la sua impresa aveva residenza”.

Nella sua risposta, il Ministero ha confermato questa interpretazione sottolineando che “in relazione alla possibilità di mutuo riconoscimento, va osservato che la Direttiva 2009/28/CE (…) attuata con il D.lgs 28/2011, stabilisce all’art. 4, comma 3 che ogni Stato membro riconosce le certificazioni (o sistemi equivalenti di qualificazione) rilasciate dagli altri Stati membri…”.

Nel documento della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del giugno 2014 sono inoltre definiti gli elementi minimi comuni dell’attestato di qualificazione “per favorire il riconoscimento e la libera circolazione delle persone sul territorio”.

In base quindi a questi presupposti, per il MiSE “risulta evidente che se il mutuo riconoscimento vale per la qualificazione, a maggior ragione deve essere ritenuto ammissibile per l’aggiornamento” le cui modalità di svolgimento sono lasciate alla scelta delle Regioni. Pertanto, afferma il Ministero, “anche in presenza di modalità non univoche si ritiene che non possa venir meno il mutuo riconoscimento fra le Regioni dell’attestato di frequenza ai corsi di aggiornamento”.