CNA chiede, l’Agenzia delle Entrate risponde. L’obbligo di trasmissione telematica delle spese funebri riguarda esclusivamente i dati delle fatture emesse in relazione all’evento funebre dai soggetti esercenti l’attività di “servizi di pompe funebri e attività connesse” di cui al codice ATECO 96.03.00.
Attraverso una FAQ l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che fioristi, marmisti/edili, tipografie che fatturano beni o prestazioni direttamente ai familiari del defunto non sono tenuti a inviare i dati relativi alle spese funebri previste dal decreto del 13 gennaio 2016.
Il perché? Per evitare che ulteriori oneri amministrativi tocchino una platea indefinita di soggetti, senza apportare valore aggiunto sostanziale alla dichiarazione precompilata.
Infatti, il limite di spesa detraibile pari a 1.550 euro, può essere facilmente superato già dalla fattura emessa dall’impresa di onoranze funebri ed, in ogni caso, le ulteriori spese sostenute in dipendenza del decesso non potrebbero essere riportate automaticamente nella dichiarazione precompilata in quanto l’Agenzia delle entrate non è a conoscenza dell’effettivo collegamento tra la spesa e l’evento funebre.