spese funebriSono state individuate ulteriori tipologie di soggetti che devono trasmettere telematicamente, stavolta all’Agenzia delle entrate, i dati relativi al 2015 entro il 29 febbraio 2016 (il 28 cade di domenica), (vedi D.M. 13 gennaio 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 gennaio 2016).

In particolare, entro il 29 febbraio 2016, oltre alle università statali e private che devono trasmettere i dati riferiti a ciascun studente relativi a spese per la frequenza di corsi e le banche e Poste italiane, che devono comunicare le spese per gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, i soggetti che emettono fatture relative a spese funebri, sono tenute a comunicare i dati contenti nella fatture stesse.

In quest’ultimo caso, la norma fa generico riferimento ai soggetti, pertanto, sono inclusi nell’obbligo di comunicazione tutte le imprese che hanno ceduto qualsiasi bene o prestato qualsiasi servizio funzionale all’espletamento di un funerale. Quindi, oltre alle imprese di pompe funebri che curano tutto il funerale, l’invio dei dati sarebbe obbligatorio anche per le imprese che cedono separatamente fiori, ovvero per le imprese che cedono la lapide comprese le iscrizioni, ecc. Per tali ultime tipologia di soggetti, diversi dalle aziende di pompe funebri, l’invio dei dati con un così stretto preavviso sarebbe ancora più oneroso. Pertanto, abbiamo chiesto all’Agenzia delle entrate un esonero per tali ulteriori imprese.

In base al decreto, la comunicazione deve contenere l’ammontare delle spese funebri sostenute in dipendenza della morte e, con riferimento ad ogni decesso, devono essere comunicati i dati del soggetto deceduto (compreso il codice fiscale), i dati dei soggetti intestatari del documento fiscale (compreso il codice fiscale) nonché la quota della spesa sostenuta.

E’ evidente che, con riferimento all’anno 2015, le imprese, nella contabilità tenuta ai fini fiscali hanno solamente il codice fiscale dell’intestatario della fattura o ricevuta fiscale e l’ammontare della spesa sostenuta, ma non hanno anche i dati e tantomeno il codice fiscale del soggetto defunto. Sentita a riguardo l’Agenzia delle Entrate per le vie brevi, la risposta non si è fatta attendere. Ci è stato segnalato che nelle specifiche tecniche per la trasmissione dai dati delle spese funebri, con riferimento al defunto deve essere indicato solo il codice fiscale e che, con riferimento all’anno 2015, il codice fiscale può essere sostituito da un codice alfanumerico di fantasia (nella sostanza è stato tolta la verifica sul campo nelle procedure di controllo).

In ultima analisi è appena il caso di indicare che nonostante che, già a decorrere dal 2015, la legge di stabilità 2016 (legge n. 208/2015, art. 1, c. 954), abbia eliminato il vincolo di parentela per l’ottenimento della detrazione dell’onere, nel modello di comunicazione è ancora presente il campo che richiede la relazione di parentela con il defunto.  In questo caso occorre sottolineare che si tratta di un valore facoltativo, per cui è consigliato lasciare in bianco il campo.

Ecco il Decreto