Il carbone vegetale è una sostanza classificata come additivo e in quanto tale non può essere utilizzata nell’impasto per il pane. Lo ricordano CNA Alimentare e CNA Sostenibile, dopo la recente scoperta della truffa alimentare in Puglia, dove sono stati denunciati i titolari di 12 panifici che producevano e commercializzavano pane, focaccia e bruschette al carbone vegetale con colorante E153, ossia aggiungevano all’impasto un additivo chimico vietato dalla legge italiana ed europea.
La normativa di settore non consente l’utilizzo di alcun colorante sia nella produzione di pane e prodotti simili, sia negli ingredienti utilizzati per prepararli.
Dopo la vicenda, Il Ministero della Salute ha diffuso una nota in cui vengono elencati una serie di chiarimenti in relazione alla produzione, denominazione ed etichettatura del cosiddetto “pane nero”.
Il carbone vegetale/attivo è una sostanza polivalente che nei prodotti alimentari può essere impiegata, fra l’altro, quale colorante (E153) e/o quale sostanza con una specifica indicazione sugli effetti benefici sulla salute dei consumatori.
Se tale sostanza viene utilizzata per colorare, le disposizioni applicabili cui fare riferimento sono contenute nel regolamento CE n. 1333/2008 per le condizioni d’impiego (dosi e prodotti alimentari) e nel regolamento CE n. 231/2012 per i requisiti di purezza dello stesso additivo.
Se l’impiego del carbone attivo negli alimenti è motivato per il suo effetto benefico sulla salute, occorre fare riferimento al regolamento UE n. 432/2012 relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari diverse, da quelli facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini. In particolare, nell’allegato di quest’ultimo provvedimento per il carbone attivo è riportata la seguente indicazione: “Il carbone attivo contribuisce la riduzione dell’eccessiva flatulenza post-prandiale. Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che contiene 1 g di carbone attivo per porzione quantificata. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione di 1g almeno 30 minuti prima del pasto e di 1g subito dopo il pasto”.
Questi i chiarimenti contenuti nella nota 47415 del Ministero:
1. è ammissibile la produzione di un “prodotto della panetteria fine” denominato come tale, che aggiunga agli ingredienti base (acqua, lievito e farina), tra gli altri, anche il carbone vegetale come additivo colorante e nelle quantità ammesse dalla regolamentazione europea in materia (Reg. CE 1333/08 All. II Parte E);
2. non è ammissibile denominare come “pane” il prodotto di cui al punto 1, né fare riferimento al “pane” nella etichettatura, presentazione e pubblicità dello stesso, tanto nel caso in cui trattasi di prodotto preconfezionato quanto nel caso di prodotti sfusi (Articolo 18, Legge 580/67);
3. non è ammissibile aggiungere nella etichettatura, presentazione o pubblicità del prodotto di cui al punto 1 alcuna informazione che faccia riferimento agli effetti benefici del carbone vegetale per l’organismo umano, stante il chiaro impiego dello stesso esclusivamente quale additivo colorante.