Nel mese di agosto 2015 sono stati approvati importanti provvedimenti nel settore dell’igiene e della sicurezza alimentari.
LE TRICHINE NELLE CARNI
Il primo riguarda i controlli ufficiali relativi alla presenza di trichine nelle carni. È infatti entrato in vigore il Reg. UE 1375/2015, che ha abrogato il Reg. CE 2075/2005 e che codifica le norme e definisce requisiti più specifici per quanto riguarda le trichine, che possono infestare le carni di suini domestici, cinghiali, equidi ed altre specie animali. All’interno del nuovo Regolamento vengono elencati e descritti i metodi ufficialmente riconosciuti per la rilevazione della Trichinella nelle carni e vengono definite norme per il campionamento delle carcasse, per la determinazione della qualifica di aziende e comparti e le condizioni di importazione di carni nell’Unione.
Una disposizione importante riguarda le carni dei suini domestici, le quali non possono lasciare i locali, salvo alcune deroghe stabilite dall’art. 3 del suddetto Regolamento, prima che il risultato dell’esame destinato ad individuare la presenza di Trichine si riveli negativo.
I rifiuti di origine animale e i sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano e non contenenti muscoli striati invece possono lasciare i locali prima che siano disponibili i risultati destinati ad individuare la presenza di Trichine.
Per selvaggina o carni di selvaggina forniti direttamente al consumatore finale o a dettaglianti, spetta agli Stati membri adottare misure nazionali per limitare il rischio che carni contaminate da Trichine raggiungano il consumatore finale.
I PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI DI QUARTA GAMMA
Il secondo importante provvedimento è relativo invece ai prodotti ortofrutticoli di quarta gamma. Dal 13 agosto 2015 infatti è entrato in vigore il Decreto attuativo della Legge 77/2011 del 13 maggio 2011 contenente disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma. Tra gli elementi fondamentali di tale legge vi è il controllo della catena del freddo: sarà obbligatorio infatti per i produttori ed i distributori di tali prodotti garantire una temperatura uniforme inferiore agli 8°C.
Tali prodotti inoltre dovranno riportare obbligatoriamente nelle loro confezioni, in modo chiaro, le loro modalità di utilizzo e conservazione con diciture del tipo: “prodotto lavato e pronto al consumo/da cuocere” e “conservare in frigorifero a temperatura inferiore a 8°C”. Dovrà infine essere segnalata sul prodotto la sua durata dopo l’apertura della confezione con l’utilizzo della dicitura: “consumare entro due giorni dall’apertura della confezione e comunque non oltre la data di scadenza”.
Un altro obbligo per i produttori è quello di utilizzare imballaggi che possano essere smaltiti con la raccolta differenziata.
A scorte esaurite, chi non rispetterà la nuova normativa sarà soggetto alle sanzioni previste per la violazione della disciplina relativa alle temperature e alle informazioni ai consumatori.
Per approfondimenti è possibile contattare CNA Sostenibile allo 0761.176831.