In questi giorni stanno circolando informazioni circa l’obbligo di comunicare alla Motorizzazione il nome di chi utilizza per periodi superiori a 30 giorni/anno un veicolo del quale non è intestatario (come da libretto di circolazione).
A tal proposito si allega l’articolo del Sole 24 ore a firma di Maurizio Caprino nel quale si descrive ciò che effettivamente accadrà in seguito all’attuazione della norma in questione e della relativa e recente circolare della Motorizzazione sull’argomento.
Rimandando alla lettura attenta dell’articolo allegato, si desidera solo segnalare alcuni aspetti di fondo di tutta la materia anche perché è bene fare chiarezza su alcuni allarmismi che stanno emergendo in questi giorni tra famiglie, professionisti, imprenditori, e non solo.
Le ricadute pratiche di questa norma (comma 4 bis di cui all’articolo 94 del C.d. S. della recente riforma) saranno molto inferiori agli allarmismi di cui sopra, non solo perché gli obblighi non riguardano le situazioni in essere ma solo quelle che nasceranno dal 3 novembre prossimo, ma anche perché la circolare ministeriale citata spiega che la casistica a cui si applica la nuova norma è composta da situazioni che sono fuori della vita ordinaria della maggior parte dei cittadini e delle imprese.
Proprio per questo, il direttore generale della Motorizzazione, Maurizio Vitelli ha affermato: “La norma esclude tutte le situazioni in cui la natura dei rapporti intercorrenti tra proprietario del veicolo e soggetto che ne dispone abbiano rapporti di parentela. Quindi non riguarda, per esempio, il figlio che guida la macchina del padre o situazioni simili”. La norma non si applica in generale a chi prende in prestito un’auto da un amico o un parente, perché queste situazioni non sono accompagnate da un contratto di comodato gratuito (una delle fattispecie previste dalle norme) in cui sia indicata la data di inizio del “prestito”. Sono esclusi anche i ”Veicoli che rientrano nella fattispecie dei fringe benefit o delle vetture di servizio”. Tra le categorie incluse, invece, ci sono ”le società di autonoleggio, i veicoli in comodato, quelli di proprietà di minorenni non emancipati ed interdetti, quelli messi a disposizione della pubblica amministrazione a seguito di una pronuncia giudiziaria”. Tutti casi cioè, spiega Vitelli, ”In cui era necessario individuare uno strumento che permettesse l’identificazione certa del soggetto responsabile della vettura circolante e di eventuali violazioni al Codice della strada. Inoltre – precisa ancora il direttore generale della Motorizzazione – un altro fenomeno che si è voluto contrastare con questa norma è quello delle intestazioni fittizie”.