L’esigibilità dei crediti delle imprese con la Pubblica Amministrazione non è più una chimera grazie al protocollo di impegni sottoscritto da Unioncamere con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, le principali associazioni di categoria, tra le quali CNA, l’Associazione Bancaria Italiana, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, la Conferenza delle regioni e delle province autonome, l’Unione delle province d’Italia, l’Associazione nazionale dei comuni italiani e la Cassa depositi e prestiti.
L’accordo è finalizzato ad assicurare un’accelerazione nell’utilizzo dello strumento della certificazione dei crediti vantati verso gli Enti pubblici, stimolando le imprese a presentare l’istanza di certificazione dei loro crediti e le amministrazioni a darvi pronto seguito attraverso un’apposita piattaforma telematica accessibile dal sito http://certificazionecrediti.mef.gov.it.
Questa consente ai creditori della Pubblica Amministrazione di chiedere la certificazione dei crediti relativi a somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali e di tracciare le eventuali successive operazioni di anticipazione, compensazione, cessione e pagamento, a valere sui crediti certificati.
L’istanza di certificazione può essere presentata da chiunque (società, impresa individuale o persona fisica) vanti un credito commerciale non prescritto, certo, liquido ed esigibile, nei confronti di una P.A.. Fermo restando il requisito di non prescrizione del credito, è possibile presentare le istanze di certificazione in qualsiasi momento.
L’istanza di certificazione può essere presentata, attraverso la piattaforma, per i crediti vantati nei confronti di Amministrazioni statali, centrali e periferiche, Regioni e Province autonome, Enti locali (esclusi quelli commissariati per fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso), Enti del Servizio Sanitario Nazionale, Enti pubblici nazionali, Camere di Commercio, altre P.A. (aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, Università, Istituti autonomi case popolari, Enti pubblici non economici regionali e locali, Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni e Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, numero 300).
L’impresa creditrice, una volta ottenuta la certificazione dispone di diverse opzioni: attendere il pagamento che la P.A. è tenuta ad effettuare entro la data indicata nella certificazione del credito, oppure, al fine dell’immediato utilizzo della somma certificata, recarsi presso una banca o un intermediario finanziario abilitato o un Agente della riscossione, o compensare un debito verso l’Agenzia delle Entrate, indicando gli estremi della certificazione nel modello F24 online.