Dopo 10 anni vengono riscritte le regole per la conservazione elettronica dei documenti e registri di natura fiscale. E’ stato infatti emanato il decreto del MEF, dal quale emergono alcune novità di rilievo.
L’obbligo di sottoporre le fatture elettroniche attive (comprese quelle verso la pubblica amministrazione) al procedimento di conservazione con cadenza quindicinale è stato sostituito con l’obbligo generale di effettuare il procedimento di conservazione entro il terzo mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione cui si riferisce la fattura. Per le imprese con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, le fatture emesse nel 2014 possono essere conservate entro dicembre 2015.
Se prima era obbligatorio trasmettere per via telematica l’impronta dell’archivio informativo entro 4 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione, ora basta una comunicazione dell’adozione della conservazione elettronica, nella dichiarazione annuale.
Il pagamento dell’imposta di bollo in acconto e a saldo sulla base di comunicazioni specifiche e da effettuarsi con il modello F23 che non ammette la compensazione è stata sostituita con un unico versamento a saldo entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio (generalmente il mese di aprile dell’anno successivo) con il modello di versamento a compensazione F24.