L’Agenzia delle Entrate, facendo proprie le conclusioni del forum sulla fatturazione elettronica, con la Circolare n. 18/E del 24 giugno 2014, chiarisce che la fatturazione elettronica nei rapporti BtoB non impone vincoli di simmetria tra l’emittente e il destinatario. In presenza di una fattura emessa e ricevuta in formato elettronico, il cliente potrà comunque materializzare il documento e trattarlo come cartaceo, senza con ciò pregiudicare la natura “elettronica” del documento per il fornitore.
Si osserva, infatti, che rispetto alla precedente disciplina, l’art. 21 del DPR 633/72 dopo le modifiche apportate dalla Legge 228/20112 (Legge di stabilità 2013), non subordina più la trasmissione della fattura elettronica al previo accordo con il destinatario, ritenendone sufficiente l’accettazione. Se ne desume, quindi, che il destinatario della fattura elettronica può decidere se accettare o meno tale processo ai fini fiscali e, in caso negativo, potrà stampare il documento in formato cartaceo e conservarlo in forma analogica.
Grazie a tale interpretazione, le imprese, soprattutto quelle di dimensioni più piccole non si vedranno quindi costrette a modificare i processi interni di fatturazione e soprattutto a predisporre il costoso processo di conservazione sostitutiva.
La circolare evidenzia, poi, che è comunque obbligatorio conservare elettronicamente le fatture elettroniche emesse nei confronti della pubblica amministrazione, sia per l’emittente sia per il destinatario della fattura, il quale è quindi obbligato ad accettare il processo di fatturazione elettronica.