Il Parlamento europeo ha approvato il nuovo regolamento UE sui tachigrafi applicati ai veicoli di trasporto su strada, che interessa in maniera diretta anche le officine che li installano, riparano, controllano e calibrano.

Il regolamento è entrato in vigore il 5 febbraio 2014 ed avrà effetto a decorrere dal 2 marzo 2015. Da quella data potranno operare solo le officine autorizzate dalle autorità competenti di ogni Paese membro, secondo procedure e modalità che verranno emanate in seguito.

Di seguito le parti del regolamento di interesse:

Sono autorizzati a effettuare le operazioni di installazione e riparazione dei tachigrafi soltanto gli installatori autorizzati dalle autorità competenti degli Stati membri.

Gli installatori e le officine autorizzate sigillano il tachigrafo, conformemente alle specifiche incluse nella scheda di omologazione di cui all’articolo 15, dopo averne verificato il funzionamento adeguato e, in particolare, in modo da assicurare che nessun dispositivo di manipolazione possa interferire con i dati registrati o alterarli.

Al fine di assicurare che l’installazione del tachigrafo è stata effettuata conformemente alle prescrizioni del presente regolamento una targhetta di installazione è apposta in modo da essere chiaramente visibile ed agevolmente accessibile.

La rimozione o la rottura di un sigillo è effettuata solamente:

— da installatori o da officine autorizzati dalle autorità competenti di cui all’articolo 24 a fini di riparazione, manutenzione o ricalibratura del tachigrafo

— a fini di riparazione o modifica del veicolo che alteri il sigillo

In tutti i casi, i sigilli sono sostituiti da un installatore o da un’officina, senza ritardi ingiustificati ed entro sette giorni dalla loro rimozione.

Anteriormente alla sostituzione dei sigilli, si effettua un controllo ed una calibratura del tachigrafo da parte di un’officina autorizzata.

I tachigrafi sono sottoposti a ispezioni periodiche da parte delle officine autorizzate condotte almeno ogni due anni.

Le officine che conducono le ispezioni redigono una relazione.

Le relazioni sulle ispezioni sono conservate almeno per i due anni successivi alla loro stesura.

Gli Stati membri autorizzano, sottopongono a controlli regolari e certificano gli installatori, che possono effettuare le installazioni, i controlli, le ispezioni e le riparazioni dei tachigrafi.

Gli Stati membri istituiscono e pubblicano un insieme di chiare procedure e provvedono affinché vengano soddisfatti i criteri minimi seguenti:

a) il personale abbia ricevuto una formazione adeguata;

b) le attrezzature necessarie per condurre i test e le mansioni rilevanti siano disponibili;

c) gli installatori, le officine e i costruttori del veicolo godano di buona reputazione.

Gli installatori e le officine autorizzati sono sottoposti, almeno ogni due anni, a una verifica delle procedure da loro applicate durante la manipolazione dei tachigrafi.

Inoltre vengono effettuate verifiche tecniche a sorpresa degli installatori.

Tali verifiche, nel corso di un anno, riguardano almeno il 10% dell’insieme degli installatori e delle officine autorizzati.

Gli Stati membri e le rispettive autorità competenti prendono misure adeguate per evitare conflitti di interessi tra installatori, officine, e imprese di trasporto stradale.

Le autorità competenti degli Stati membri revocano l’omologazione, temporaneamente o definitivamente, agli installatori e alle officine che non adempiono agli obblighi che incombono loro in virtù del presente regolamento.

La durata di validità delle carte dell’officina non supera un anno. Al momento del rinnovo della carta dell’officina, l’autorità competente provvede affinché l’installatore, l’officina o il costruttore di veicoli soddisfi i criteri di cui all’articolo 24, paragrafo 2.

2. L’autorità competente rinnova una carta dell’officina entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione di una valida richiesta di rinnovo e di tutta la necessaria documentazione.

Qualora, a seguito di un controllo, i funzionari di controllo raccolgano prove sufficienti a sostegno di un
legittimo sospetto di frode, essi hanno la facoltà di accompagnare il veicolo da un’officina autorizzata per
eseguire ulteriori prove, e quindi verificare, in particolare, che il tachigrafo:
a) funzioni correttamente;
b) registri e memorizzi correttamente i dati e che i parametri di calibratura siano corretti.

Gli Stati membri stabiliscono, in conformità degli ordinamenti costituzionali nazionali, il regime sanzionatorio applicabile alle violazioni del presente regolamento.

L’effetto a decorrere dal 2 marzo 2016. Tuttavia, gli articoli 24, 34 e 45 del regolamento, si applicano a decorrere dal 2 marzo 2015.

tachigrafo