È in vigore da oggi, 26 settembre 2024, il nuovo regolamento che definisce i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e altri rifiuti inerti di origine minerale.

Il regolamento stabilisce i criteri in base ai quali i rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale cessano di essere qualificati come rifiuti dopo le operazioni di recupero.

I rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale, non vengono dunque più qualificati come rifiuti e ma come aggregato recuperato quando l’aggregato riciclato o artificiale, derivante dal trattamento di recupero, risponde ai criteri specificati nell’allegato 1 del regolamento. Gli scopi per cui l’aggregato recuperato è utilizzabile sono invece indicati nell’allegato 2.

Sono indicati anche gli adempimenti in capo al produttore di aggregato recuperato: deve dotarsi di un sistema di gestione che possa dimostrare il rispetto dei criteri dettati dal regolamento, comprese le modalità di prelievo e detenzione dei campioni dei rifiuti. E questo sistema deve comprendere anche il controllo della qualità e l’automonitoraggio.

Questi i rifiuti trattabili, allegato 1 tabella 1: individuati con i codici CER 170101, 170102, 170103, 170107, 170302, 170504, 170508, 170904, 010408, 010409, 010410,010413, 101201, 101206, 101208, 101311, 120117, 191209, 200301.

I possibili utilizzi aggregati recuperati ottenuti dal trattamento dei rifiuti, allegato 2: recuperi ambientali, riempimenti e colmate, rilevati, miscele bituminose e sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali, piazzali, fondazioni infrastrutture di trasporto, strati accessori (come antigelo, drenanti e altro), miscele legate, calcestruzzi, clinker per cemento, cemento.

L’adeguamento delle autorizzazioni/comunicazioni esistenti va effettuato entro il 25 marzo 2025. Per le comunicazioni continuano ad applicarsi i limiti quantitativi dettati dal decreto ministeriale 5/2/1998.

Per informazioni è possibile contattare CNA Sostenibile, settore Ambiente, ai numeri 0761.1768304, 392.9441123 e 0761.176831, o agli indirizzi mail infoambiente@cnasostenibile.it e claudiofordinisonni@cnasostenibile.it.