Bonus cuochi, sono partite le domande: per presentarle c’è tempo fino alle ore 15 del 3 aprile 2023. I soggetti in possesso dei requisiti previsti presentano al Ministero un’apposita istanza, sulla base del modello riportato nell’allegato n. 1 al decreto, esclusivamente per via telematica, attraverso la procedura informatica resa disponibile sul sito istituzionale del medesimo Ministero. Ciascun soggetto richiedente può presentare una sola istanza. 

L’ordine temporale di presentazione delle istanze non determina alcun vantaggio né penalizzazione nell’iter di trattamento delle stesse. Ai fini dell’attribuzione delle agevolazioni, le istanze presentate nel primo giorno utile saranno trattate alla stessa stregua di quelle presentate l’ultimo giorno.

Qui il modello allegato-1-modello-di-istanza-cuochi-def_230304_171846.

Nell’istanza i soggetti richiedenti dichiarano il possesso dei requisiti previsti per l’attribuzione dell’agevolazione e riportano l’elenco delle spese sostenute, allegando la documentazione giustificativa delle spese e del relativo pagamento, nonché di quella comprovante il requisito di cui all’art. 5, comma 2, lettera b), ossia essere alle  dipendenze,  con  regolare  contratto  di  lavoro subordinato, di alberghi e ristoranti, ovvero titolari di partiva Iva per attività di  cuoco  professionista  svolta presso  i medesimi soggetti, almeno a partire dalla data del 1° gennaio 2021.

L’agevolazione spetta ai cuochi professionisti impiegati presso alberghi e ristoranti

  • sia come lavoratori dipendenti
  • sia come lavoratori autonomi con partita IVA (anche nei casi in cui non siano in possesso del codice ATECO 5.2.2.1.0, ovvero corrispondente all’attività di cuochi in alberghi e ristoranti).

Le spese ammissibili

Relativamente alle spese ammissibili al credito d’imposta, si precisa che il credito spetta per le spese sostenute:

  1. per l’acquisto di macchinari di classe energetica elevata per:
    1. la conservazione,
    2. la lavorazione,
    3. la trasformazione
    4. la cottura dei prodotti alimentari,
  2. per l’acquisto di strumenti e attrezzature professionali per la ristorazione,
  3. per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale.

L’agevolazione è concessa sotto forma di  credito di  imposta, nei limiti delle risorse disponibili di cui all’art. 3, ai sensi  del regolamento de minimis e  nella  misura  massima  del  40%  del costo  delle  spese  ammissibili  di  cui  all’art. 7, sostenute  tra  il 1° gennaio  2021 e  il  31  dicembre  2022. L’agevolazione massima concedibile a ciascun beneficiario non può eccedere l’importo di euro 6.000,00.

Come si utilizza il bonus chef:

  • è utilizzabile in compensazione mediante F24
  • è escluso da IRPEF e IRAP
  • non concorre alla determinazione del rapporto di deducibilità.

Il credito in questione può essere ceduto ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

La normativa

Ricordiamo che il Decreto Milleproroghe, tra le altre, ha previsto la proroga della agevolazione Bonus Chef al 31 dicembre 2022 con l’art. 18-quater Proroga del credito d’imposta per i cuochi professionisti. Inoltre, con l’emendamento di proroga si sposta l’agevolazione dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato (Temporary Framework) al regime “de minimis” di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013.

Ricordiamo che è stata la Legge di Bilancio 2021 (articolo 1, commi da 117 a 123, legge n. 178/2020) ad introdurre l’agevolazione per i cuochi professionisti presso alberghi e ristoranti sia come lavoratori dipendenti, sia come lavoratori autonomi.

In particolare si stabilisce un credito di imposta per:

  • l’acquisto di beni strumentali durevoli
  • la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale,strettamente funzionali all’esercizio dell’attività, nella misura del 40% del costo delle spese sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 (poi prorogata alle spese sostenute dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2022).

I soggetti in possesso dei requisiti previsti presentano al Ministero un’apposita istanza, sulla base del modello riportato nell’allegato n. 1 al decreto, esclusivamente per via telematica, attraverso la procedura informatica resa disponibile sul sito istituzionale del medesimo Ministero. Ciascun soggetto richiedente può presentare una sola istanza.