Il decreto Aiuti-quater, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ha apportate modifiche sostanziali alle regole in materia Superbonus. Eccole, in sintesi.
- Il Superbonus per gli interventi agevolati effettuati dai condomìni nonché dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni, su edifici composti al massimo da due a quattro unità immobiliari, anche posseduti da un unico proprietario o da più persone fisiche, resta al 110% solo per le spese sostenute entro l’anno in corso. Si abbasserà al 90% nel 2023, al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025.
- Per gli interventi su edifici unifamiliari e unità immobiliari indipendenti e autonome site in edifici plurifamiliari (villette e appartamenti con ingresso autonomo in una palazzina), l’incentivo resta al 110% anche per le spese sostenute fino al 31 marzo 2023, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo previsto.
- Il Superbonus nella misura del 110% è confermato altresì nel caso degli interventi per i quali alla data del 25 novembre 2022 sia stata effettuata la Cila (comunicazione di inizio lavori asseverata) e, per i lavori su edifici condominiali, quando l’assemblea ne abbia approvato l’esecuzione prima di questa data. Quanto alla demolizione e alla ricostruzione degli edifici, il 110% spetta se al 25 novembre 2022 risulta presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.
- Incentivo al 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025 per gli interventi effettuati nei comuni colpiti da eventi sismici verificatisi dopo il 1° aprile 2009. Vanno comunque applicate delle regole particolari fissate per il calcolo dei tetti massimi di spese detraibili.
- Sono riammesse al Superbonus, ma nella misura del 90%, le spese sostenute nel 2023 per lavori avviati a partire dal 1° gennaio prossimo in edifici familiari e in unità immobiliari indipendenti e autonome site in edifici plurifamiliari se
- il contribuente è proprietario dell’immobile o è titolare di un diritto reale di godimento;
- l’unità oggetto di interventi è adibita ad abitazione principale;
- il contribuente non supera, nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa, una precisa soglia di reddito (15mila euro), calcolata applicando una sorta di quoziente familiare.
In base al decreto, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro nel 2023 per la corresponsione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di un contributo – che non concorre alla formazione della base imponibile Irpef – a favore delle persone fisiche in possesso del requisito reddituale per l’accesso al Superbonus sugli edifici unifamiliari.
Introdotta altresì la possibilità di fruire in dieci quote annuali di pari importo dei crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati. Il fornitore o il cessionario dovrà però preventivamente inviare una comunicazione telematica alle Entrate, secondo le modalità indicate da un provvedimento che dovrà essere emanato dalla stessa Agenzia.