La procedura di accesso alla professione di trasportatore su strada comporta, esclusivamente, la verifica dei requisiti di onorabilità, di idoneità professionale, di idoneità finanziaria e stabilimento, secondo le modalità già adottate e i criteri noti sulla base di precedenti decreti e circolari riguardanti l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci, con gli aggiornamenti previsti dal decreto dirigenziale dell’8 aprile 2022 protocollo n. 145 e dalla relativa circolare del 13 maggio.

Lo chiarisce CNA Fita.

Andiamo con ordine. L’articolo 2, comma 227, della legge 244/2007 (legge finanziaria 2008), attuato attraverso successivi decreti e circolari, ha imposto alle imprese che intendevano esercitare la professione di trasportatore su strada di merci, ai fini dell’iscrizione al solo Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, l’obbligo di effettuare il cosiddetto “accesso al mercato”, dimostrando di aver acquisito, per cessione di azienda, altra impresa di autotrasporto, o l’intero parco veicolare, purché composto di veicoli di categoria non inferiore a Euro 5, di altra impresa che avesse cessato l’attività, oppure di aver acquisito ed immatricolato, singolarmente o in forma associata, veicoli adibiti al trasporto di cose di categoria non inferiore a Euro 5 e aventi massa complessiva a pieno carico non inferiore nel complesso a 80 tonnellate.

L’articolo 1, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2020/1055, nel modificare l’articolo 3 del Regolamento (CE) 1071/2009, ha soppresso il comma 2 di quest’ultimo articolo, che consentiva agli Stati membri di imporre requisiti supplementari per l’accesso alla professione.

Pertanto, non è più consentito applicare alle procedure di accesso alla professione quanto previsto dall’articolo 2, comma 227, della legge 244/2007 e dai relativi decreti e circolari applicative nonché quanto previsto dall’articolo 11, comma 6-quinquies, del decreto legge 9 febbraio 2012 numero 5, come convertito dalla legge 4 aprile 2012 numero 35.

In tale contesto, le imprese che hanno avuto l’accesso al mercato, precedentemente alla circolare del 13 maggio, con veicoli appartenenti a una determinata categoria Euro, possono immatricolare e/o utilizzare veicoli di qualsiasi categoria Euro.