plastica-monousoPubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo che recepisce la direttiva europea sulle plastiche monouso. L’obiettivo è quello di prevenire e ridurre l’incidenza di una serie di prodotti in plastica sull’ambiente, in particolare su quello acquatico, e sulla salute umana, nonché di promuovere la transizione verso un’economia circolare con prodotti e materiali innovativi e sostenibili, contribuendo in tal modo alla riduzione della produzione di rifiuti e alla promozione di comportamenti responsabili rispetto alla corretta gestione dei rifiuti in plastica.

Il testo del decreto contiene poche modifiche rispetto a quello sottoposto al Parlamento per il parere, tuttavia, a seguito della fase di consultazione con il Ministero per la Transizione Ecologica, sono state recepite alcune richieste importanti della CNA, come quella di poter smaltire le scorte.

Tra le misure previste a favore delle imprese, il credito d’imposta a sostegno della riduzione del consumo di prodotti in plastica.

Vediamo, in sintesi, le disposizioni principali, precisando che il decreto si applica

  • ai prodotti in plastica monouso
  • ai prodotti in plastica oxo – degradabile
  • agli attrezzi da pesca contenenti plastica.

Le scadenze immediate

– Il decreto prevede, a partire dal 14 gennaio 2022, data di entrata in vigore, il divieto di immissione sul mercato dei prodotti di plastica monouso elencati nella Parte B dell’allegato  e di prodotti di plastica oxo-degradabile (articolo 5, comma 1).

Per questi prodotti, la messa a disposizione sul mercato nazionale sarà consentita fino a esaurimento delle scorte a condizione che sia dimostrata l’immissione sul mercato in data antecedente all’effettiva decorrenza del divieto (art. 5, comma 2).

Non rientrano in questo divieto i prodotti realizzati in materiale biodegradabile e compostabile certificato in conformità alla norma UNI EN 13432 e alla norma UNI EN 14995 in determinati casi ove non sia possibile l’uso di alternative riutilizzabili ai prodotti di plastica monouso.

Per quanto riguarda prodotti quali assorbenti, tamponi igienici, salviette umidificate e prodotti del tabacco con filtri (Parte D), è stabilito un requisito di marcatura, sempre a partire dal 14 gennaio 2022. Ciascun prodotto deve recare una marcatura che informi il consumatore sulle appropriate modalità di gestione del rifiuto in coerenza con i sistemi di raccolta esistenti, nonché le forme di smaltimento e la presenza di plastica nel prodotto e la conseguente incidenza negativa sull’ambiente della dispersione o di forme improprie di smaltimento.

La messa a disposizione sul mercato nazionale dei prodotti non conformi ai requisiti di marcatura è consentita fino a esaurimento delle scorte, a condizione che sia dimostrata l’immissione sul mercato in data antecedente all’effettiva decorrenza dell’obbligo (articolo 7, comma 4).

Sanzioni

L’immissione sul mercato o la messa a disposizione di prodotti in violazione di quanto disposto all’articolo 5, comma 1, è punita con una sanzione pecuniaria da 2.500 a 25.000 euro. Inoltre, la stessa sanzione è applicata nei casi in cui vengano immessi sul mercato prodotti privi dei requisiti di marcatura fissati all’articolo 7. Sono altresì previste sanzioni (5.000 euro) per i produttori inadempienti all’obbligo di partecipazione ai sistemi di responsabilità estesa previsti all’articolo 8 (le disposizioni sui regimi di responsabilità estesa del produttore hanno comunque delle scadenze successive).

Credito d’imposta

Al fine di promuovere l’acquisto e l’utilizzo di materiali e prodotti alternativi a quelli in plastica monouso, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d’imposta, nel limite massimo complessivo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, a tutte le imprese che acquistano e utilizzano prodotti della tipologia di quelli elencati nell’allegato, Parte A e Parte B, che sono riutilizzabili o realizzati in materiale biodegradabile o/e compostabile, certificato secondo la normativa UNI EN 13432:2002.

Il credito d’imposta

  • spetta nella misura del 20% delle spese sostenute e documentate per gli acquisti
  • è riconosciuto fino all’importo massimo annuale di euro 10.000 per ciascun beneficiario
  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

Non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive. La definizione dei criteri e delle modalità di applicazione e di fruizione del contributo, assegnando criteri di priorità ai prodotti monouso destinati a entrare in contatto con alimenti, viene demandata ad apposito decreto ministeriale da adottare, entro metà febbraio, dal ministro per la Transizione Ecologica di concerto con i ministri sia dello Sviluppo Economico sia dell’Economia e delle Finanze.

Incentivi alla produzione di prodotti riutilizzabili o alternativi

Al fine di sostenere e incentivare le imprese produttrici di prodotti in plastica monouso indicati nell’Allegato, parte A, alla modifica dei cicli produttivi e della riprogettazione di componenti, macchine e strumenti di controllo verso la produzione di prodotti riutilizzabili o alternativi, viene autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ognuno degli esercizi 2022, 2023 e 2024. Anche in questo caso, con decreto del Ministero per la Transizione Ecologica, da adottarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto, saranno disciplinate le modalità di assegnazione delle somme.