Il primo semestre del 2021 ha fatto registrare aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione. Sulla Gazzetta ufficiale è stata pubblicata la legge 23 luglio 2021 n° 106, che prevede misure per fronteggiare la situazione.
Le disposizioni si applicano per i contratti pubblici in corso di esecuzione al 25 luglio 2021, data di entrata in vigore della legge. La rilevazione delle variazioni percentuali dei materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione superiori all’8% del periodo sotto osservazione, saranno individuate con un successivo decreto entro il 31 ottobre 2021.
Per i materiali oggetto di rilevazione si procederà a compensazioni in aumento o in diminuzione anche in deroga a quanto previsto dall’art. 133 del Codice degli Appalti che già fissa meccanismi di compensazione in caso di variazioni dei prezzi dei materiali. In deroga alle disposizioni dell’articolo 106, comma 1, lettera a), ovvero per le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità previste nei documenti di gara iniziali che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi, le compensazioni saranno determinate al netto di quelle già eventualmente riconosciute. Alle quantità dei singoli materiali contabilizzati nel primo semestre 2021 sarà applicata la compensazione applicando le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi con riferimento alla data dell’offerta, eccedenti l’8 per cento se riferite esclusivamente all’anno 2021 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più anni.
Per le variazioni in aumento, a pena di decadenza, l’appaltatore presenta alla stazione appaltante l’istanza di compensazione entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di successiva emanazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile. Per le variazioni in diminuzione sarà la stazione appaltante sempre nei 15 giorni successivi alla pubblicazione del decreto ad avviare d’ufficio la procedura dell’eventuale recupero.
Per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti al 2021, restano ferme le variazioni rilevate dai decreti adottati ai sensi dell’articolo 133, comma 6, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e dell’articolo 216, comma 27-ter, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento con risorse appositamente accantonate o in caso di insufficienza di quest’ultime attingendo dal fondo adeguamento prezzi di 100 milioni di euro appositamente previsto. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto saranno stabilite le modalità di utilizzo del fondo, garantendo la parità di accesso per le piccole, medie e grandi imprese di costruzione, nonché la proporzionalità, per gli aventi diritto, nell’assegnazione delle risorse.