donneI datori di lavoro privati che, nel biennio 2021 -2022, assumono donne lavoratrici “svantaggiate” possono usufruire dell’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a proprio carico, fino a un massimo di 6.000 euro l’anno (l’importo è proporzionalmente ridotto nel caso di rapporti part-time). Lo prevede la legge di bilancio 2021.

In attesa dell’autorizzazione della Commissione Europea, cui è subordinato il beneficio, l’Inps ha fornito le prime indicazioni operative.

L’esonero si applica alle lavoratrici considerate “svantaggiate”: donne con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi; di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi; di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi e residenti in particolari aree ovvero occupate in settori e professioni caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere.

L’incentivo in esame spetta per le assunzioni a tempo determinato e a tempo indeterminato, per le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato, nonché in caso di part-time e per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro.

Spetta altresì con riferimento ai rapporti di lavoro a scopo di somministrazione. A tal fine, l’Inps precisa che l’incentivo può essere accordato all’agenzia di somministrazione per le assunzioni sia a tempo indeterminato che determinato.

L’esonero è riconosciuto per una durata massima di 12 mesi nel caso delle assunzioni a tempo determinato; di 18 mesi per le assunzioni a tempo indeterminato; di 18 mesi (decorrenti dalla data di assunzione) per le trasformazioni a tempo indeterminato di un rapporto a termine già agevolato; di 12 mesi per la proroga di un rapporto a tempo determinato.

Il periodo di fruizione dell’incentivo può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento.

Il diritto all’esonero è subordinato a precise condizioni, come il possesso del Durc; l’assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e il rispetto degli altri obblighi di legge; il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; l’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione; l’incremento occupazionale netto.

Approfondimenti e aggiornamenti possono essere richiesti all’Area Politiche del Lavoro della CNA di Viterbo e Civitavecchia.