Fino al 31 dicembre 2020, ai datori di lavoro che assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato (successivamente all’entrata in vigore del Dl Agosto), ad eccezione di quelli del settore agricolo, è riconosciuto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico (esclusi i premi e contributi Inail):
- per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dall’assunzione;
- nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
L’esonero è riconosciuto anche nei casi di trasformazione a tempo indeterminato di un precedente contratto a termine, sempre successivamente all’entrata in vigore del Dl, ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.
Sono esclusi dall’esonero:
- le assunzioni con contratto di apprendistato e con contratto di lavoro domestico e i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti l’assunzione presso la medesima impresa.
Info, approfondimenti, consulenza e assistenza: Area Politiche per il Lavoro della CNA di Viterbo e Civitavecchia, allo 0761.2291.