pecTutte le imprese, costituite in forma societaria o individuale (attive e non soggette a procedura concorsuale), iscritte al Registro delle Imprese che non avessero ancora comunicato il proprio indirizzo Pec (cioè il proprio domicilio digitale) o il cui domicilio digitale sia stato cancellato d’ufficio o sia inattivo, hanno l’obbligo di comunicare la propria posizione al Registro Imprese competente per territorio, in esenzione dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria, entro il 1° ottobre 2020.

L’ufficio del Registro delle Imprese che riceve una domanda di iscrizione priva dell’indicazione dell’indirizzo Pec, deve altresì sospendere la pratica in attesa dell’integrazione

Lo prevede il recente decreto legge Semplificazioni.

La mancata comunicazione comporterà:

  • l’assegnazione d’ufficio di un nuovo e diverso indirizzo Pec (acquisito tramite gara nazionale bandita da Consip SpA e il sui costo è a valere sul ricavato delle sanzioni riscosse)
  • una sanzione pecuniaria amministrativa che per le società va da euro 206 a euro 2.064 e per le ditte individuali da euro 30 a euro 1.548.