safe_imageIn una lettera indirizzata al ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, abbiamo auspicato lo slittamento della scadenza del 30 giugno per la liquidazione delle imposte sui redditi e dell’Iva. Sottolineiamo la difficoltà delle imprese e degli intermediari che prestano loro assistenza a rispettare il termine.

Prorogare la scadenza per i gravi ritardi determinati da Covid-19

L’emergenza Covid-19 infatti ha determinato gravi ritardi nelle procedure di calcolo per la determinazione delle imposte sui redditi e dell’Iva. Ritardi solo in minima parte ridotti dall’esclusione della determinazione dell’acconto e saldo IRAP ovvero dallo slittamento, al 16 settembre prossimo, del versamento delle imposte e contributi relativi al periodo marzo-maggio scorso, soggetti a sospensione.

Scadenza troppo ravvicinata: le nuove misure hanno moltiplicato gli adempimenti

È di tutta evidenza che misure fiscali messe in campo dai vari provvedimenti a sostegno delle imprese hanno richiesto una maggiore attenzione nell’esecuzione degli adempimenti da svolgere per procedere alla sospensione dei versamenti periodici dell’Iva, delle ritenute e dei contributi, nonché nel riconoscimento dei crediti d’imposta connessi al sostenimento di determinate spese riferibili direttamente o indirettamente all’emergenza sanitaria da Covid-19. Basti pensare che, al momento, si sta procedendo alla verifica e alla predisposizione delle domande finalizzate al riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del DL 34/2020.

Si preveda lo slittamento del termine di scadenza

Per superare tali difficoltà operative, chiediamo al ministro, nel rispetto dei principi di correttezza sui quali è improntato il rapporto di fiducia tra Amministrazione finanziaria e contribuenti, di promuovere l’emanazione di un apposito provvedimento al fine di prevedere lo slittamento del termine di scadenza, fissato al 30 giugno 2020 per il pagamento delle imposte e dei contributi, escludendo il versamento della maggiorazione dello 0,40%.

Auspichiamo infine che l’emanazione del decreto possa avvenire con congruo anticipo rispetto alla data di scadenza del 30 giugno.