Potrà essere speso dal 1° luglio al 31 dicembre di quest’anno, il “bonus vacanze” introdotto dal decreto Rilancio.
In attesa del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, che indicherà le modalità applicative del “bonus”, diamo alcune informazioni utili agli interessati, in base alle prime comunicazioni della stessa Agenzia.
Salvo modifiche in sede di conversione del decreto in legge, potranno ottenere il bonus i nuclei familiari con Isee fino a 40.000 euro. Questi gli importi previsti:
- 500 euro per i nuclei familiari composti da 3 o più persone
- 300 euro per quelli composti da due persone
- 150 euro per una persona.
Il bonus, utilizzabile – lo ricordiamo – in alberghi, campeggi, villaggi turistici, agriturismi e bed & breakfast in Italia, potrà essere richiesto ed erogato esclusivamente in forma digitale.
E’ necessario che un componente del nucleo familiare sia in possesso di un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE 3.0 (Carta d’Identità Elettronica). Il richiedente dovrà infatti autenticarsi e registrarsi con la sua identità digitale e fornire il calcolo dell’Isee.
Non dovrà essere stampato nulla, basterà avere a disposizione il bonus sullo smartphone e mostrarlo all’operatore della struttura ricettiva.
Il bonus sarà fruibile dal cittadino nella misura dell’80 per cento, sotto forma di sconto immediato, per il pagamento dei servizi prestati dall’albergatore; il restante 20% potrà essere scaricato come detrazione di imposta, in sede di dichiarazione dei redditi, da parte del componente del nucleo familiare cui viene fatturato il soggiorno (con fattura elettronica o documento commerciale).
Lo sconto applicato come “bonus vacanze” sarà rimborsato all’imprenditore sotto forma di credito d’imposta utilizzabile, senza limiti di importo in compensazione, o cedibile anche a istituti di credito.
Per i cittadini interessati, è sicuramente utile, in questa fase, per guadagnare tempo, richiedere l’identità digitale (SPID o CIE3.0) se non la possiedono già e la Dsu (Dichiarazione sostitutiva unica) dell’Isee.