tirSi applica dal 4 giugno il Regolamento UE del Parlamento Europeo e del Consiglio 2020/698 che, in considerazione dell’epidemia da Covid-19, adotta misure temporanee riguardo al rinnovo o alla proroga di alcuni certificati, licenze e autorizzazioni e al rinvio di verifiche e attività formative in materia di trasporti.

Ecco per quali adempimenti scattano le proroghe temporanee.

Direttiva 2003/59/CE – Norme applicabili alla qualificazione iniziale e alla formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri

  • Formazione periodica CQC (carta qualificazione conducente): se è in scadenza nel periodo dal 1° febbraio al 31 agosto 2020, la proroga è di 7 mesi.
  • Validità marcatura codice armonizzato “95” apposta sulla patente di guida o sulla CQC: la proroga è di 7 mesi dalla data indicata sulla patente o sulla CQC.
  • Validità CQC: se è in scadenza nel periodo dal 1° febbraio al 31 agosto 2020, la proroga è di 7 mesi dalla data di scadenza indicata sulla CQC.

Direttiva 2006/126/CE – Norme riguardanti la patente di guida

  • Validità patente di guida: se è in scadenza nel periodo dal 1° febbraio al 31 agosto 2020, la proroga è di 7 mesi dalla data di scadenza indicata sulla patente.

Regolamento UE 165/2014 – Norme riguardanti i tachigrafi

  • Ispezioni periodiche da parte delle officine autorizzate: se in scadenza nel periodo dal 1° marzo al 31 agosto 2020, la proroga è di 6 mesi dalla data in cui erano state fissate.
  • Rinnovo  carta tachigrafica del conducente: se la scadenza è nel periodo dal 1° marzo al 31 agosto 2020, a condizione che il conducente possa dimostrare il rinnovo, si applica, fino alla consegna della nuova carta, quanto previsto dall’articolo 35 del Regolamento (stampare le indicazioni del veicolo guidato all’inizio del viaggio e, una volta a destinazione, una serie di informazioni, a partire dai periodi di tempo registrati dal tachigrafo).
  • Sostituzione carta tachigrafica del conducente: se la scadenza è nel periodo dal 1° marzo al 31 agosto 2020, il conducente è autorizzato alla guida fino a quando non riceve una nuova carta, a condizione che possa dimostrare di aver restituito la carta e richiesto la sostituzione.

Direttiva 2014/45/UE – Controlli tecnici periodici (revisioni) dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

  • Termini per effettuare le revisioni: se la scadenza è nel periodo dal 1° febbraio al 31 agosto 2020, la proroga è di 7 mesi.
  • Validità certificati di revisione: se la scadenza è nel periodo dal 1° febbraio al 31 agosto 2020, la proroga è di 7 mesi.

Regolamento (CE) 1071/2009 – Norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su strada

  • Termini per dimostrare il requisito di idoneità finanziaria: se la scadenza è nel periodo dal 1° marzo al 30 settembre 2020, la proroga è di 12 mesi. Se la scadenza è fissata al 28 maggio, la proroga è di 12 mesi. In questo caso, qualora, entro il 28 maggio, sia stato accertato il mancato soddisfacimento del requisito e sia stato già assegnato un termine per regolarizzare, è possibile prorogare anche tale termine per un ulteriore periodo non superiore a 12 mesi.

Regolamento (CE) 1072/2009 – Norme comuni per l’accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada (licenza comunitaria)

  • Validità licenza comunitaria merci: se in scadenza nel periodo dal 1° marzo al 31 agosto 2020, la proroga è di 6 mesi.
  • Validità attestato del conducente: se in scadenza nel periodo dal 1° marzo al 31 agosto 2020, la proroga è di 6 mesi.

Regolamento (CE) 1073/2009 – Norme comuni per l’accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus

  • Validità licenza comunitaria autobus: se in scadenza nel periodo dal 1° marzo al 31 agosto 2020, la proroga è di 6 mesi.

Restano valide le misure di proroga adottate dagli Stati membri per CQC e patenti di guida nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 28 maggio.

Info: CNA Fita, 0761.2291. E-mail: segreteria@cnavt-civ.it.