“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza Covid”: il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha firmato una nuova ordinanza che introduce novità sul tema.
1. Non sono consentiti spostamenti in ingresso e sul territorio della Regione nei seguenti casi:
a) soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) che, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. c) del decreto del Presidente del Consiglio 26 aprile 2020, devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
b) soggetti già sottoposti a sorveglianza sanitaria attraverso isolamento fiduciario;
2. I vettori e gli armatori del trasporto interregionale di linea aereo, marittimo e ferroviario, per gli ingressi dedicati ai treni AV e IC, provvedono alla misurazione della temperatura dei singoli passeggeri all’imbarco e vietano lo stesso in caso di stato febbrile maggiore di 37,5°C; i vettori e gli armatori del trasporto interregionale aereo e marittimo del porto di Civitavecchia provvedono alla misurazione della temperatura dei singoli passeggeri anche allo sbarco;
3. Il passeggero residente in regioni diverse dal Lazio che, allo sbarco, presenta temperatura maggiore di 37,5°C, contatta il numero unico regionale dedicato 800.118.800 che, all’occorrenza, attiva il SISP di competenza territoriale per la presa in carico, l’eventuale apertura della procedura di isolamento e per l’effettuazione del test molecolare, anche attraverso l’accesso presso le sedi regionali “drive in”; fino all’esito del test diagnostico molecolare la persona è tenuta a restare in isolamento presso il proprio domicilio, osservando le note misure di distanziamento sociale, di igiene e di protezione;
4. Il passeggero residente nel Lazio che non ha effettuato l’imbarco, ovvero il passeggero residente che allo sbarco presenta temperatura maggiore di 37,5° C, deve contattare il proprio MMG/PLS scelta per segnalare la sintomatologia e per la conseguente presa in carico secondo le modalità stabilite dalle linee guida regionali;
5. Allo scopo di continuare a prevenire fenomeni di sovraffollamento presso gli uffici deputati al rilascio del certificato di esenzione per reddito E01, E02, E03, E04 e per esenzione per patologia, la scadenza del 30 giugno 2020 disposta con le ordinanze Z0005 del 9 marzo 2020 e Z0006 del 10 marzo 2020 è differita al 31 dicembre 2020, fermo l’obbligo degli assistiti di comunicare all’Azienda sanitaria di appartenenza eventuali variazioni intervenute, restando salva ogni diversa misura a cura della Direzione salute e integrazione socio-sanitaria in raccordo con l’Unità di crisi regionale.
QUI il testo dell’ordinanza