Decreto Rilancio, accolta la principale richiesta della Fita CNA: non solo viene infatti confermato l’obbligo di adeguamento alla nuova normativa sulle “cisternette” al 1° gennaio 2021, ma viene eliminato l’obbligo di denuncia e di conseguimento della licenza di esercizio.
I titolari delle “cisternette” sono obbligati “in luogo della denuncia a dare comunicazione di attività all’Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per territorio”.
Nella relazione illustrativa dell’articolo 130 del Decreto Rilancio, viene quindi precisato: “… viene introdotta (comma 2, lettera “b” dell’articolo in illustrazione) una lieve modifica al citato articolo 25 del testo unico delle accise in modo che, ai predetti piccoli depositi, sia rilasciato solo un codice identificativo in luogo della licenza di esercizio. Tale circostanza garantirà, in piena aderenza alle finalità della norma attuale, la conoscibilità e la rintracciabilità geografica dei medesimi piccoli depositi, senza che gli uffici dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), siano costretti alla verifica fisica di tali piccoli impianti e consentendo anche un’indubbia semplificazione procedurale per gli operatori”.
L’attribuzione del codice identificativo a seguito di comunicazione (in luogo della licenza) riguarda gli esercenti depositi con capacità superiore a 10 metri cubi e non superiore a 25 metri e quelli di impianti collegati a serbatoi la cui capacità globale risulti superiore a 5 metri cubi e non superiore a 10 metri cubi.
Questi dunque gli obblighi entro il 1° gennaio 2021 per le imprese.
– Distributori automatici di carburanti per uso privato (c.d. “Cisternette”), collegati a serbatoi la cui capacità globale supera i 5 metri cubi ma non è superiore a 10 metri cubi devono effettuare comunicazione di attività all’ADM competente per territorio acquisendo il relativo codice identificativo.
– Depositi per uso privato di capacità superiore a 10 metri cubi ma non superiore a 25 metri cubi devono effettuare comunicazione di attività all’ADM competente per territorio acquisendo il relativo codice identificativo.
– Distributori automatici e depositi per uso privato con le caratteristiche di cui sopra devono munirsi del registro di carico e scarico con modalità semplificate.