inpsIl Dl Rilancio prevede il riconoscimento di nuove indennità a favore dei soggetti danneggiati dall’emergenza da Coronavirus che hanno già beneficiato di analoga misura in base al decreto CuraItalia nonché di altre categorie.

Lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali Ago (artigiani e commercianti): ai soggetti che hanno beneficiato dell’indennità di 600 euro per il mese di marzo, la stessa indennità di 600 euro verrà erogata anche per il mese di aprile 2020.

Professionisti titolari di partita Iva al 23 marzo 2020 e Co.co.co: ai soggetti che hanno beneficiato dell’indennità di 600 euro per il mese di marzo, la stessa indennità di 600 euro verrà erogata anche per aprile.

Professionisti con partita Iva attiva al 19 maggio 2020 iscritti alla gestione separata: riconoscimento di un’indennità di 1.000 euro per il mese di maggio. Condizioni:

  • non essere titolari di pensione né iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie;
  • riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019, individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell’esercizio dell’attività, comprese le eventuali quote di ammortamento;
  • inoltro di apposita istanza all’Inps con autocertificazione del possesso dei requisiti.

Co.co.co. iscritti alla gestione separata: indennità di 1.000 euro per il mese di maggio. Condizioni:

  • non essere titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
  • aver cessato il rapporto di lavoro al 19 maggio 2020.

Lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali: ai soggetti che hanno beneficiato dell’indennità di 600 euro per il mese di marzo, la stessa indennità di 600 euro verrà erogata anche per il mese di aprile. La stessa indennità verrà erogata anche ai lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 7 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di Naspi alla data del 19 maggio 2020.

– Lavoratori dipendenti stagionali o in somministrazione nel settore del turismo e degli stabilimenti termali: indennità di 1.000 euro per il mese di maggio a condizione che:

  • abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020;
  • non siano titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di Naspi alla data del 19 maggio 2020.

Lavoratori del settore agricolo: ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di 600 verrà riconosciuta anche per il mese di aprile la medesima indennità ma di importo pari a 500 euro.

Lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza da Covid-19 abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro: indennità di 600 euro per i mesi di aprile e maggio. La condizione è che non siano titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto di lavoro intermittente, o di pensione.

Soggetti interessati:

  • a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e abbiano lavorato per almeno 30 giornate in tale periodo;
  • b) lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione per almeno trenta giorni nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;
  • c) lavoratori autonomi senza partita IVA non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti di lavoro autonomo occasionale riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 C.c. e non abbiano un contratto in essere al 23 febbraio 2020. A condizione che per i suddetti contratti siano già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 alla gestione separata con accredito, nello stesso periodo, di almeno un contributo mensile;
  • d) incaricati alle vendite a domicilio (art.19 D.lgs. n.114/98) con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000, titolari di partita Iva e iscritti alla gestione separata alla data del 23 febbraio 2020 e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie.

Lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo: indennità di 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020 se in possesso dei requisiti richiesti dall’articolo 38 del  CuraItalia. La medesima indennità viene erogata per le predette mensilità anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, da cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.

Non hanno diritto a queste indennità i lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente o titolari di pensione alla data del 19 maggio 2020.

Termine di decadenza per il bonus di marzo 2020: la possibilità di richiedere il bonus per il mese di marzo previsto dal Dl CuraItalia per tutte queste categorie di lavoratori (articoli 27,28,29,30 e 38) termina il giorno 2 giugno 2020.

Info: Patronato Epasa – Itaco. Telefono 0761.229253. E-mail: viterbo@epasa-itaco.it.