Regione LazioDopo la pubblicazione delle linee guida, il quadro adesso è completo. Ecco l’ordinanza della Regione appena firmata dal presidente Nicola Zingaretti.

A decorrere dal 18 maggio 2020 sono consentite le seguenti attività economiche, commerciali e artigianali:

  • a. commercio al dettaglio in sede fissa, compresi centri commerciali e outlet;
  • b. commercio su aree pubbliche (mercati, posteggi fuori mercato e chioschi);
  • c. attività artigianali;
  • d. servizi di somministrazione di alimenti e bevande;
  • e. attività di servizi della persona (a titolo esemplificativo barbieri, parrucchieri centri
  • estetici, centri tatuatori e piercing), con l’esclusione delle attività di gestione di bagni
  • turchi, saune e bagni di vapore;
  • f. agenzie di viaggio.

Sono inoltre consentiti:

  • a. lo svolgimento di attività sportive individuali, anche presso strutture e centri sportivi, nel rispetto delle misure di sanificazione e distanziamento fisico tra gli atleti, nonché tra atleti, addetti e istruttori, con esclusione di utilizzo degli spogliatoi, piscine, palestre, luoghi di socializzazione;
  • b. l’attività nautica di diporto; c. il pilotaggio di aerei ultraleggeri;
  • d. l’attività di pesca nelle acque interne (fiumi, laghi naturali e artificiali) e in mare (sia da imbarcazione che da terra che subacquea);
  • e. l’attività di allenamento e di addestramento di animali in zone ed aree specificamente attrezzate, in forma individuale da parte dei proprietari o degli allevatori e addestratori;
  • f. l’apicultura;
  • g. la caccia selettiva delle specie di fauna selvatica allo scopo di prevenire ed eliminare gravi problemi per l’incolumità pubblica.

A decorrere dal 18 maggio 2020 è inoltre consentito, per le attività ancora sospese, l’accesso alle strutture e agli spazi aziendali esclusivamente al personale impegnato in attività di allestimento, manutenzione, ristrutturazione, montaggio, pulizia e sanificazione, nonché a operatori economici ai quali sono commissionate tali attività finalizzate alla predisposizione delle misure di prevenzione e contenimento del contagio propedeutiche a successive disposizioni di apertura. Il riferimento è anche ai parchi divertimento e ai parchi tematici.

Le attività che riaprono adottano tutte le generali misure di sicurezza relative, a titolo esemplificativo e non esaustivo, all’igiene personale e degli ambienti e del distanziamento fisico, nonché a quelle specificamente definite per ciascuna tipologia nelle Linee di indirizzo per la riapertura.

Le attività per le quali non sono definite specifiche disposizioni ricorrono ai principi generali di igiene e contenimento del contagio contenute:

  • a. nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il governo e le parti sociali, successivamente integrati in data 24 aprile 2020;
  • b. nelle linee guida nazionali in materia di sanificazione.

Le imprese che aprono si conformano alla disciplina degli orari di apertura delle attività commerciali, artigianali e produttive eventualmente stabilite con provvedimento del sindaco. Tali discipline prevedono in ogni caso la chiusura delle attività commerciali non oltre le ore 21:30, fatta esclusione delle farmacie, parafarmacie, aree di servizio, servizi di somministrazione di alimenti e bevande sul posto o da asporto.

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