Il DCPM del 10 aprile conferma le eccezioni alla sospensione già previste dai precedenti provvedimenti, consentendo la prosecuzione delle seguenti attività e servizi:
– attività indicate nell’Allegato 3, individuate sulla base del codice Ateco;
– attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività e dei servizi consentiti. Il nuovo DPCM conferma il meccanismo della preventiva comunicazione al Prefetto della provincia in cui è ubicata l’attività produttiva. Nella comunicazione occorre indicare le imprese o le amministrazioni beneficiarie delle attività svolte e l’attività funzionale che può legittimamente proseguire – sulla base della comunicazione – senza che sia necessario un riscontro positivo da parte della Prefettura. Tuttavia, è fatto salvo il potere del Prefetto, sentito il Presidente della Regione – novità rispetto ai precedenti decreti -, di sospendere l’attività laddove non sussistano le condizioni per la prosecuzione. Stante la medesima ratio della nuova disciplina rispetto alla precedente, si ritiene che non sia necessario per le attività che hanno già provveduto alla relativa comunicazione effettuarne un’altra al Prefetto;
– attività degli impianti a ciclo continuo, la cui interruzione determinerebbe un grave pregiudizio all’impianto o un pericolo a cose o persone. Anche in questi casi, ai fini della prosecuzione dell’attività, il nuovo DPCM prevede l’invio di una comunicazione al Prefetto, che può sospendere l’attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni appena richiamate. La comunicazione non è richiesta se tali impianti sono finalizzati a garantire l’erogazione di un servizio pubblico essenziale;
– le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, incluse le lavorazioni, gli impianti, i materiali, i servizi e le infrastrutture essenziali per la sicurezza nazionale e il soccorso pubblico, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive;
– servizi di pubblica utilità ed essenziali, attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici, nonché di prodotti agricoli e alimentari;
– ogni attività funzionale a fronteggiare l’emergenza; servizi bancari, finanziari e assicurativi.
Grazie al confronto con il governo ed in seguito ad alcune aperture a livello regionale, il nuovo DPCM risolve alcune criticità. Pertanto, per le attività sospese e previa comunicazione al Prefetto è espressamente consentito:
1. l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o di terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti, pulizia e sanificazione;
2. la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino, nonché la ricezione in magazzino, da parte di terzi, di beni e forniture (novità rispetto ai precedenti decreti).
Va precisato che si tratta di una sola comunicazione, pertanto non è necessario un riscontro positivo da parte della Prefettura.
Ciascuna Prefettura ha predisposto, per le comunicazioni, una specifica modulistica.
– Prefettura di Viterbo
La Prefettura di Viterbo ha predisposto un unico modulo, nel quale occorre barrare la casella di interesse dell’impresa.
La comunicazione deve essere inviata alla casella di posta elettronica certificata protocollo.prefvt@pec.interno.it indicando nell’oggetto “DPCM 10 aprile 2020 – Comunicazione prosecuzione attività”.
– Prefettura di Roma
I moduli previsti, in questo caso, sono quattro:
Modulo 2 (attività degli impianti a ciclo produttivo continuo)
La comunicazione deve essere inviata alla casella di posta elettronica certificata protocollo.prefrm@pec.interno.it indicando nell’oggetto “DPCM 10 aprile 2020 – Comunicazione attività”.