conte-10Prorogate fino al 3 maggio le misure per il contenimento e la gestione dell’emergenza da Covid-19. “Il comitato tecnico-scientifico ci ha dato una conferma: i segnali della curva epidemiologica sono incoraggianti. Ci sono evidenti indicazioni che le misure di contenimento sin qui adottate dal governo stanno dando dei frutti, ma proprio per questo non possiamo vanificare gli sforzi fin qui compiuti”, ha detto ieri sera il premier Giuseppe Conte, in apertura della conferenza stampa in cui ha illustrato il nuovo decreto.

Restano dunque sospese tutte le attività produttive industriali, artigianali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate negli allegati al decreto (clicca qui per leggere il testo).

Dal 14 aprile potranno riaprire solo alcune attività:

Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria

– Commercio al dettaglio di libri

– Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati

– Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio (codice Ateco 16)

– Silvicoltura ed utilizzo aree forestali (codice Ateco 2).

Nell’allegato 5 al decreto sono indicate le misure igienico – sanitarie che devono essere applicate negli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa:

1. Mantenimento, in tutte le attività e le loro fasi, del distanziamento interpersonale.

2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell’orario di apertura.

3. Garanzia di adeguata aerazione naturale e ricambio d’aria.

4. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.

5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.

6. Uso dei guanti “usa e getta” nelle attività di acquisto, particolarmente per l’acquisto di alimenti e bevande.

7. Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:

a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie;

b) per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;

c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l’accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.

8. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.