Relativamente alle disposizioni del Regolamento UE 1169/2011 riguardanti gli alimenti ai quali non si applica l’obbligo della dichiarazione nutrizionale in etichetta (Allegato V, punti 18 e 19), è stata firmata dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal Ministero della Salute la circolare che chiarisce, fra le altre cose, i due punti più controversi dal punto di vista della corretta interpretazione, ovvero cosa si intende per “piccole quantità” e per “ambito locale”.
Piccole quantità. “Rientrano in tale definizione i produttori ed i fornitori, comprese le imprese artigiane ed agricole, che rispettino i requisiti delle microimprese così come definite a livello comunitario. La deroga del punto 19 dell’allegato V include, inoltre, gli alimenti oggetto di vendita diretta ai consumatori a “livello locale” da parte degli spacci aziendali e le forniture il cui valore complessivo non superi la soglia di fatturato prevista per l’identificazione delle microimprese (microimpresa in base alla normativa comunitaria: meno di 10 dipendenti e un fatturato o bilancio annuo inferiore ai 2 milioni di euro)”.
Ambito locale. Il concetto di livello locale, come previsto dalle Linee guida al regolamento 853/2004/CE, deve essere definito in modo tale da garantire la presenza di un legame diretto tra l’azienda di origine e il consumatore. E’ pertanto esclusa una fornitura che preveda il trasporto sulle lunghe distanze e quindi in ambito nazionale.
Il livello locale può essere identificato, in analogia alle predette Linee guida, “nel territorio della provincia in cui insiste l’azienda e nel territorio delle province contermini, ciò al fine di non penalizzare le aziende che si dovessero trovare al confine di una unità territoriale e che sarebbero quindi naturalmente portate a vendere i propri prodotti anche nel territorio amministrativo confinante”.
Ciò rappresenta un indubbio vantaggio per le imprese di produzione e trasformazione alimentare dei nostri territori, ancora alle prese con la crisi e con numero infinito di adempimenti burocratici.
E’ chiaro che, per chi opera con la grande distribuzione organizzata, l’obbligo della dichiarazione nutrizionale permane. Inoltre, la dichiarazione nutrizionale può essere intesa anche come vantaggio competitivo, perché consente al consumatore di confrontare il prodotto, in termini di zuccheri, sali, grassi etc. con altri in commercio.